Relativamente all'erogazione del contributo a fondo perduto l'Agenzia delle Entrate procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni, ed effettua ulteriori controlli anche in relazione ai dati fiscali delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici, ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva nonché ai dati delle dichiarazioni Iva.
Sono inoltre effettuati, indipendentemente dall'importo del contributo erogato, specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali.
Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante l'Agenzia procede alle attività di recupero del contributo.
Coloro che abbiano percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, possono regolarizzare l'indebita percezione restituendo spontaneamente il contributo, i relativi interessi e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni del ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997).
Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione.
Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da indicare sul modello F24 per la restituzione del contributo a fondo perduto.
Sanzioni
Qualora il contributo erogato sia in tutto o in parte non spettante, si applicano:
Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla regolarità antimafia mendace o incompleta, si applicano:
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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