Con la Circolare n. 22 del 20 maggio 2020 l'Inail fornisce ulteriori istruzioni operative e chiarimenti su alcune problematiche sollevate in merito alla tutela infortunistica degli eventi di contagio da Covid-19 ed, in particolare, in merito alla responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio sul posto di lavoro.
L'Istituto chiarisce che la circostanza che l'astensione dal lavoro a causa del contagio da COVID-19 sia riconosciuta quale infortunio assicurato dall'INAIL non ha conseguenze sull'accertamento degli eventuali profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio, si legge nella Circolare, "si fonda su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio. Tenendo, comunque, presente che non è possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che, ancora una volta, porta a sottolineare l'indipendenza logico-giuridica del profilo assicurativo da quello degli accertamenti giudiziari".
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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