La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una serie di disposizioni che permettono ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria.
Con la Circolare n. 1 del 13 gennaio 2023, l’Agenzia Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con riguardo alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, di cui all’art. 1 commi da 153 a 159 della L. 197/2022 (i cosiddetti “avvisi bonari“).
Dal 1° gennaio 2023 è possibile definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore del provvedimento (1° gennaio 2023), ovvero i cui avvisi siano stati recapitati al contribuente successivamente a tale data.
Gli importi richiesti possono essere definiti con il pagamento:
La definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati è ammessa anche per le rateazioni ancora in corso al 1° gennaio 2023, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono quindi dovute nella misura del 3%, seppur per le rate ancora da pagare. In questa ipotesi (rateazioni ancora in corso al 1° gennaio 2023) la definizione agevolata si applica anche se gli avvisi sono relativi periodi d’imposta precedenti al 2019.
Viene inoltre soppresso, a regime, il vincolo che prevedeva che non si potesse ricorrere a più di 8 rate, quando l’importo complessivo a debito non superasse i 5.000 euro. Ne consegue che, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo; tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro potranno quindi essere estesi fino a un massimo di 20rate trimestrali.
Invitiamo quindi tutti i clienti con rateazioni in corso a contattare il nostro Studio per verificare le condizioni per la riduzione delle rate in prossima scadenza; il ricalcolo non è automatico e sarà il contribuente, assistito dal suo consulente, a dover procedere al ricalcolo delle sanzioni e degli interessi di dilazione.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Modello di memoria in sede giudiziale con un particolare e specifico schema tabellare riassuntivo
Le memorie, in sede giudiziale, hanno una funzione importantissima per illustrare e chiarire le proprie ragioni e anche per sviluppare le tesi giuridiche e richiamare la giurisprudenza.
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