Incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata e difendere il valore della collegialità degli organi di giustizia tributaria.
Queste, in estrema sintesi, le proposte emendative alle disposizioni del disegno di legge di attuazione del PNRR in tema di crisi d'impresa e giustizia tributaria, contenute nel documento che il Consiglio nazionale dei commercialisti ha presentato durante l’audizione del 6 marzo presso la Commissione Bilancio del Senato.
In particolare, la proposta dei Commercialisti in materia di crisi d'impresa “punta a rafforzare le misure volte ad incentivare l’accesso delle imprese alla composizione negoziata, alla luce delle principali difficoltà segnalate dagli operatori nei primi mesi di operatività del nuovo istituto, quali quelle legate alla gestione del debito verso l’erario o gli enti pubblici – che molto spesso rappresenta la voce debitoria più rilevante e, quindi, il maggiore ostacolo al risanamento dell’impresa in difficoltà – e della opportunità della previsione di ulteriori vantaggi per i creditori che partecipano alle trattative”.
La proposta, spiegano i Commercialisti, consentirebbe al debitore di raggiungere un accordo per la decurtazione o la dilazione dei debiti tributari o contributivi, anche se già affidati in carico all’agente della riscossione, e dei debiti per accessori, funzionale al buon esito delle trattative.
Relativamente, invece, alla proposta in materia di giustizia tributaria i Commercialisti chiedono di abrogare l’innalzamento a 5.000 euro del limite di valore per il giudizio monocratico tributario di primo grado, tutelando in questo modo il valore della collegialità degli organi di giustizia tributaria.
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Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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