Il Decreto n. 198/2022 (c.d. Decreto "Milleproroghe"), recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre scorso.
L’articolo 3, comma 6 del decreto, in particolare, ha differito di un anno tutti i termini indicati nell’articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130, riguardante la riforma della giustizia tributaria.
Pertanto, la cessazione a regime dell’incarico dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria al raggiungimento dei 70 anni di età decorre dal 1° gennaio 2028.
Con la proroga di un anno, nel periodo transitorio 2024-2027, la riduzione graduale dell’abbassamento del limite massimo di età per i giudici tributari comporta la cessazione dall’incarico al compimento dei 74, 73, 72 e 71 anni.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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