La sentenza della CTR Emilia Romagna del 09.03.2020 n. 682 ci dà lo spunto per comprendere quando sia possibile esperire avverso una sentenza un ricorso per revocazione.
In particolare l'errore previsto come motivo di revocazione deve sostanziarsi in una falsa percezione della realtà, in una svista che conduca ad affermare o supporre l'esistenza o l'inesistenza di fatti decisivi su cui però non vi sia stata contestazione in sede giudiziale. In base a tale principio, più volte oggetto di importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, la CTR emiliana ha respinto il ricorso per revocazione del contribuente il quale in realtà chiedeva un riesame delle risultanze probatorie. Per essere motivo di revocazione, infatti, l'errore deve avere "i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche".
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Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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