Come per il contratto di formazione e lavoro, anche per l’apprendistato professionalizzante la finalità formativa costituisce uno degli elementi essenziali di tale tipo di contratto e giustifica la sottoposizione ad una disciplina speciale anche dal punto di vista formale.
Pertanto, pur in assenza di specifica previsione sanzionatoria, la forma scritta costituisce un requisito ad substantiam per la stipula di un valido contratto di apprendistato professionalizzante, che deve contenere le indicazioni di cui al D.lgs. n. 276 del 2003, art. 49, comma 4, lett. a), tra le quali il piano formativo individuale.
Così la Cassazione Lavoro, nella sentenza n. 6704, pubblicata il 13 marzo 2024.
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