Con la Circolare n. 10/E del 16 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito al rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sulla base dell'Art. 83 Dl 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 36 Dl 8 aprile 2020, n. 23.
Relativamente al processo tributario, nel documento viene precisato che le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio, ad eccezione dei procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
Le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l'ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 prevista dal Dl "Liquidità", sono dunque da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell'appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell'atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l'integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.
La sospensione, invece, continua la circolare, non opera su altri termini, come:
Sono inoltre sospesi:
Al riguardo, viene chiarito infine nella Circolare, la sospensione ricomprende anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
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