Con l'ordinanza del 03.12.2019, n. 31479 la Corte di Cassazione affronta un curioso caso, ovvero la notifica degli atti tributari all'indirizzo indicato per il servizio "seguimi" di Poste Italiane. La Corte di Cassazione afferma che non può essere equiparato al domicilio eletto dal contribuente. Quest'ultimo, regolato dall'art. 60 del D. P. R. n. 600 del 1973, è l'unico ad integrare i requisiti formali necessari a raggiungere l'obiettivo della notificazione. Spiegano i giudici che, invece, il servizio "seguimi" non ha alcuna rilevanza giuridica ai fini della validità delle notificazioni. Infatti l'indicazione di un nuovo indirizzo al quale recapitare la corrispondenza non può in alcun modo assurgere ad elezione di domicilio ai sensi della lettera d) dell'art. 60 del citato decreto, in assenza dei requisiti formali prescritti dalla norma.
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Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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