Con la pronuncia in esame la Ctr ha esteso il principio espresso dalla Cassazione, finora applicato ai soli casi di notificazione di atti del processo, anche agli atti tributari "sostanziali".
Nel caso in cui la notificazione di un atto tributario da eseguirsi entro un termine perentorio non si concluda per circostanze non imputabili al richiedente, è possibile riattivare il procedimento notificatorio entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuto conto dei tempi necessari in base alla comune diligenza per conoscere il primo esito negativo ed assumere le informazioni indispensabili per la nuova notifica.
Così, estendendo agli atti “sostanziali” una regola generalmente applicabile agli atti del processo, si è espressa la Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 3436/11/2021 dello scorso 8 luglio, ove si precisa altresì che in questa ipotesi gli effetti della nuova notificazione che sia andata a buon fine retroagiscono alla data della iniziale attivazione del procedimento.
Ricorsi per decadenza dei termini: avviso di accertamento e cartella di pagamento
Due modelli di ricorso utili a eccepire la decadenza del potere impositivo e di riscossione dell’amministrazione finanziaria, nei casi di notifica tardiva di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento, anche alla luce della normativa emergenziale COVID-19.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
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