Le agevolazioni “prima casa“, sussistendone le condizioni, si applicano, anche per le ipotesi di acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica unità abitativa, ovvero di un immobile contiguo ad altra casa di abitazione già acquistata dallo stesso soggetto fruendo dei benefici “prima casa“, sempreché detto acquisto sia finalizzato a costituire con quest’ultima un’unica unità abitativa.
Per poter fruire dell’agevolazione, l’immobile risultante dalla riunione delle unità immobiliari acquistate con le agevolazioni, dovrà essere accatastato, ricorrendone i presupposti, nelle categorie da A/2 ad A/7 che possono beneficiare dell’agevolazione, con esclusione, dunque delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 .
L’Amministrazione finanziaria ha quindi ammesso con numerosi documenti di prassi (ad esempio circolare n. 38/2005, risoluzione n. 142/2009, circolare n. 31/2010, circolare n. 18/2013, circolare n. 2/2014) che il beneficio “prima casa” è concesso anche su due immobili purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
La Giurisprudenza, in assenza di un termine specificamente indicato dalla norma per l’unificazione, ha avuto modo di chiarire che l’agevolazione presuppone che, entro il termine di tre anni dalla registrazione, sia dato effettivo seguito all’impegno assunto dai contribuenti, in sede di rogito, di procedere all’unificazione dei locali.
Dal 'lordo' al 'netto': lavoro dipendente
In ambito di "lavoro dipendente" si fa spesso riferimento alla RAL (Reddito Annuale Lordo), che rappresenta l'ammontare totale che un dipendente guadagna in un anno prima di eventuali detrazioni o imposte.
È un dato importante e facilmente confrontabile tra casi diversi ma non rappresenta né lo stipendio netto su cui può far conto il lavoratore, né il costo effettivo a carico del datore di lavoro.
Crediti d’imposta Zes 2025: certificazione professionista incaricato della revisione legale
Sulla rampa di lancio le istanze per l’accesso al tax credit per il Mezzogiorno che premia gli investimenti del 2025.
La prima comunicazione deve essere inviata, direttamente dal contribuente o da un intermediario autorizzato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, dal 31 marzo al 30 maggio 2025.
Deduzione Super Iper Ammortamenti 2025 (Periodo Imposta 2024)
Programma in MS Excel per calcolare le deduzioni per “super” e “iper” ammortamenti da riportare, come variazioni in diminuzione, nei quadri RF delle dichiarazioni dei redditi per persone fisiche, società di persone e società di capitali.
Utile per raccogliere i dati, relativi agli acquisti di beni soggetti a tali agevolazioni, per i clienti con contabilità esterne i cui programmi contabili non forniscano, di anno in anno, le quote deducibili da riportare, in base agli specifici codici fissati nelle istruzioni alle dichiarazioni dei redditi, nel rigo RF55.
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