Entro questo termine i contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone... Leggi di più
e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, Redditi Persone Fisiche 2024 e Redditi SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione Irap 2024, Redditi Sc- Società di capitali e dichiarazione Irap 2024), devono provvedere al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2023 o di primo acconto per l'anno 2024 senza alcuna maggiorazione.
Entro questo termine:- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano... Leggi di più
cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze- i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto DPR n. 917 del 1986
tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedere entro il 31 luglio 2024 al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2023 o di primo acconto per l'anno 2024 senza alcuna maggiorazione.
Gli stessi contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (30 giugno) ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del Dpr n. 435 del 2001 devono provvedere al versamento in unica soluzione o come prima rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali a titolo di saldo 2023 o di primo acconto per l'anno 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
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