Con Risposta n. 135 del 14 maggio l'Agenzia delle Entrate affronta quesiti in merito al trattamento fiscale della plusvalenza da cripto-attività, presentati da una PMI innovativa iscritta nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo Agenti e Mediatori (OAM), che, attraverso la propria piattaforma di scambio, rende disponibile alla propria clientela una serie di prodotti e servizi inerenti alle cripto-attività, tra cui servizi di exchange, staking e custodial wallet.
La Società, in particolare, chiede come effettuare il calcolo della plusvalenza nell'ipotesi in cui:
Infine, la Società chiede chiarimenti in merito alla corretta determinazione del costo di acquisto delle criptovalute.
Relativamente ai primi due quesiti le Entrate chiariscono che la Società è esonerata dalla determinazione della plusvalenza all'atto del trasferimento solo nel caso in cui il contribuente sia in grado di dimostrare attraverso apposita documentazione che il trasferimento delle criptovalute avvenga verso un self custodial wallet di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà detenuto presso un altro exchange, non essendo sufficiente, a tal fine, la sola dichiarazione resa del contribuente.
In caso, invece, di revoca dell'opzione del regime amministrato da parte del cliente con passaggio al regime dichiarativo, la Società dovrà adempiere agli obblighi di sostituto d'imposta fino al 31 dicembre dell'anno della revoca, comunicando al cliente i valori di carico delle criptoattività detenute nel wallet e, in caso di minusvalenze residue da compensare, il periodo d'imposta in cui le stesse si sono realizzate.
Tali minusvalenze, precisano ancora le Entrate, potranno essere portate in diminuzione di redditi diversi realizzati in relazione a criptoattività detenute in altri rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione per l'amministrato, o che il contribuente indica nella propria dichiarazione dei redditi. Eventuali minusvalenze possono essere compensate con successive plusvalenze realizzate nel medesimo periodo d'imposta o in quelli successivi, ma non oltre il quarto.
Clicca qui per leggere il testo integrale della risposta.
Proposta per attività di revisione legale dei conti
Con la seguente formula il revisore legale si propone alla società interessata di avvalersi del suo operato.
Proposta per attività di revisione del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato
Proposta professionale riguardante la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato.
Calcolo convenienza rivalutazione partecipazioni 2025
La legge di bilancio 2025 ha introdotto a regime la possibilità di rideterminare il valore delle quote di partecipazioni ex art. 5 della L. 148/2001.
La norma consente la rivalutazione delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2025. La rivalutazione dovrà avvenire tramite una perizia giurata di stima e il versamento delle imposte sostitutive da effettuare entro il 30 novembre 2025.
È anche data dalla possibilità di rivalutare anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questo caso il valore da prendere in considerazione ai fini della rivalutazione è dato il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024.
È, ora, prevista un’unica aliquota dell’imposta sostitutiva del 18%.
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi