Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare n. 9 del 2 agosto 2021 tramite la quale fornisce alcuni chiarimenti circa le nuove disposizioni in tema di "lavoro agile".
Il DL n. 52/2021 (c.d. Decreto "Riaperture") ha assorbito le disposizioni inserite nel decreto legge 56/2021 - abrogato - relative alla disciplina dello smart working nella Pubblica Amministrazione.
In particolare, la possibilità di ricorrere all’attivazione del lavoro agile in forma semplificata è stata estesa fino alla definizione della disciplina del medesimo da parte dei singoli contratti collettivi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
Conseguentemente, fino al 31 dicembre può proseguire il ricorso allo smart-working senza l’obbligo di stipulare un apposito accordo individuale tra amministrazione e lavoratore.
Il Decreto "Riaperture", inoltre, ha soppresso la percentuale minima, vincolante per ciascuna Amministrazione, del 50% del personale in lavoro agile. Dunque, le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad organizzare “il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche mediante soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile con le misure semplificate (...) a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza.”
In sintesi il legislatore ammette, nella Pubblica Amministrazione, la prosecuzione dello smart-working in forma semplificata fino al 31 dicembre 2021, svincolando il ricorso allo stesso da una percentuale prestabilita e ancorandolo, piuttosto, ai principi di efficienza, efficacia e soddisfazione dei cittadini e delle imprese sulla qualità dei servizi.
Ricorso avverso avviso di accertamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
La sospensione di cui all'art. 67. D.L.n.18/2020, pari ad 85 giorni non può essere considerata operante, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 20.08.2020, n. 25, secondo cui "…può ritenersi ormai superata ….” in quanto lo stesso periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) è ora ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini di decadenza disciplinata dall'articolo 157, D.L. n. 34/2020.
Ricorso avverso cartella di pagamento. Eccezione di decorso del termine decadenziale
Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.
Finanziamento S.r.l. da parte dei soci
La prassi del finanziamento dei soci a favore della propria società è assai diffusa in Italia, rappresentando una forma di sostegno finanziario alternativa all'aumento di capitale o al ricorso a prestiti bancari.
La raccolta del risparmio tra il pubblico, che è vietata ai soggetti diversi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari autorizzati ed è sanzionata anche penalmente, trova eccezione per i finanziamenti dei soci alla propria società.
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